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Risarcimento Danni

Il risarcimento dei danni è garantito dall’ordinamento giuridico italiano dall’art. 2043 del Codice Civile.

I risarcimenti dei danni sono una modalità di compensazione da parte di chi ha commesso un fatto illecito e ingiusto nei confronti di chi ha subito il danno.

Si parla di tale argomento quando il fatto ha causato direttamente un danno, per “Casualità Materiale”, o perché il fatto ha una alta probabilità oggettiva di produrre il danno, riconosciuta dalla legge, “Casualità giuridica”.

Si può avviare una richiesta di risarcimento danni quando chi ha agito commettendo il fatto sia stato capace di intendere e di volere, in pieno stato di coscienza mentre la richiesta risarcimenti danni non può avvenire in presenza di giustificativi quali legittima difesa, stato di necessità, o esercizio di un proprio diritto. Di volta in volta questi requisiti verranno vagliati dal giudice in sede di causa.

Per il calcolo del risarcimento danni ci si può rivolgere dei legali professionisti che provvederanno a consigliare l’assistito. Solitamente questo calcolo è una prestazione esterna da parte di un perito.

Le cause per risarcimento danni sono molto comuni, sebbene il nostro ordinamento preveda un iter lungo che spesso si può risolvere con una mediazione tra le parti.

Risarcimento danni malasanità

Risarcimento danni malasanità

Cos’è la malasanità risarcimento: si ne parla per indicare quei casi in cui le cure mediche e gli interventi chirurgici non sono stati eseguiti correttamente, oppure sono stati prescritti senza una fondata giustificazione. Anche una diagnosi mancata, inadeguata o errata può essere definita caso da risarcimento malasanità.

Se accade che una persona subisca un atto di malasanità, tanto che ne derivi un peggioramento del suo stato di salute o una nuova patologia, nasce per lei il diritto a chiedere un risarcimento danni malasanità. Il risarcimento malasanità è una strada percorribile sia nei confronti di un singolo medico, sia rispetto un’équipe sanitaria. Si può anche coinvolgere la struttura sanitaria dove sia accaduto l’episodio oggetto di richiesta di risarcimento danni malasanità. Per poter ottenere il risarcimento danni errore medico, la persona in questione (o i suoi familiari) devono dimostrare il nesso eziologico, cioè il rapporto causa/effetto, fra la condotta sbagliata del personale sanitario e il peggioramento del paziente. Per questo, se si sospetta essere in una situazione di malasanità risarcimento, è fondamentale raccogliere quanta più documentazione possibile sul caso e affidarsi ad uno studio legale esperto in materia. È necessario fare richiesta di risarcimento danni errore medico entro 10 anni dall’avvenimento.

Malasanità: quali documenti presentare per ottenere un risarcimento

In questa sede, esamineremo il rapporto tra malasanità e risarcimento.

Come sappiamo, purtroppo, non è del tutto improbabile subire un peggioramento delle proprie condizioni di salute in seguito ad una prestazione sanitaria inadeguata. In questo caso, il diritto contempla il “risarcimento danni errore medico”, noto anche come “risarcimento malasanità”.

Richiedere un risarcimento danni per malasanità è possibile entro un massimo di dieci anni dalla data dell’ultimo certificato medico pertinente, a patto che sia dimostrabile la riconducibilità dell’aggravamento ad un errore umano. Una prestazione sanitaria svolta con negligenza o scarsa competenza del medico o della struttura sanitaria può comportare, dunque, l’intentamento di un’azione di risarcimento danni da errore medico.

Per presentare la richiesta, occorre raccogliere tutta la documentazione inerente al caso, come certificati, cartelle cliniche, ricevute, eventuali lastre e quant’altro possa testimoniare l’esistenza di una sottoposizione a cure mediche del richiedente il risarcimento malasanità, fondamentale per dimostrare la sussistenza della “responsabilità da contratto sociale qualificato”: nonostante non si fondino su un contratto in senso stretto, infatti, il rapporto medico-paziente e quello tra malasanità e risarcimento sono comunque regolati da obblighi di natura contrattuale, che prevedono non solo la suddetta possibilità di presentare un risarcimento danni, ma anche l’inclusione dei danni non patrimoniali nell’ammontare richiesto.

Risarcimento danni incidente stradale

Risarcimento danni incidente stradale

Nella società attuale, vi è stato, di conseguenza alla grande diffusione delle autovetture come mezzi di trasporto, un incremento esponenziale degli incidenti che possono coinvolgere diversi soggetti. Proprio per questo, una delle situazioni più ricorrenti del fenomeno risarcitorio si configura come il risarcimento danni incidente stradale.
Al seguito di un incidente stradale, se non vi sono feriti, la situazione non è di grave entità e la controparte è disposta a farlo, è consigliabile compilare il C.A.I., o modulo di Constatazione Amichevole di Incidente. Il modulo entro tre giorni va consegnato alla propria compagnia di assicurazione.
Se invece vi fossero anche feriti, o comunque la situazione fosse più grave, è necessario chiamare i vigili e ottenere, se possibile, le dichiarazioni degli eventuali testimoni. I rilievi effettuati dall’autorità contribuiscono a definire i profili di responsabilità di coloro che sono stati coinvolti dell’accaduto.
Se vi siano danni nell’incidente, il danneggiato può richiedere il risarcimento danni incidente stradale direttamente alla propria compagnia d’assicurazione e non più rivolgendosi a quella del danneggiante; questa procedura, chiamata indennizzo diretto, è esperibile dal 2007. I danni materiali sono calcolati da un perito della stessa compagnia assicurativa.
Il risarcimento incidente deve essere chiesto entro due anni dall’avvenimento.

Risarcimento danni malasanità

Il Risarcimento danni malasanità

Finora abbiamo trattato del risarcimento danni incidente stradale, che può comprendere il danno patrimoniale, cioé che colpisca interessi del soggetto che sono suscettibili di una valutazione patrimoniale e comprende sia il danno emergente (cioè la concreta diminuzione del patrimonio del soggetto danneggiato) che l’eventuale lucro cessante (cioè il mancato guadagno dell’interessato, qualora sia diretta conseguenza del danno).
Tuttavia, in caso di danni fisici alla persona, entra in gioco anche la figura del danno non patrimoniale; esso si configura qualora il danno subito colpisca un diritto inviolabile del soggetto, e non è suscettibile di una valutazione patrimoniale, bensì equitativa, rimessa al giudice secondo i parametri stabiliti a livello nazionale. Eventuali danni fisici del conducente sono denominati “danno biologico“, essi sono calcolati dal medico legale che tiene conto anche della durata dell’inabilità totale o parziale che consegue all’incidente.
L’orientamento della giurisprudenza in merito ritiene che nella voce di danno non patrimoniale sono intese anche le sofferenze psichiche, e morali che siano subite dai parenti delle vittime di un incidente stradale mortale. Il risarcimento è dovuto proporzionalmente al tipo di relazione che i soggetti avessero con il defunto, e sulla base di un’analisi approfondita.
Il fenomeno del danno può verificarsi anche in situazioni del tutto differenti: è il caso del risarcimento danni malasanità.
La questione del risarcimento malasanità è posta da un sempre maggior numero di casi che si verificano: si tratta spesso di una palese violazione del diritto alla salute che deriva da un comportamento negligente o poco professionale del medico e che può avere conseguenza anche gravi sul paziente, dal punto di vista fisico e psicologico.
Il risarcimento malasanità è concesso se l’infortunio è dovuto a negligenza, imprudenza o imperizia del personale medico. Si parla di malasanità  se il soggetto interessato si rivolge ad uno studio legale informandolo con precisione, e portando con sé le cartelle cliniche del fatto.
Il danno patrimoniale e non, che consegue ad un intervento sanitario non professionale, essendo coperto dal risarcimento danni malasanità, offre una maggiore garanzia agli utenti dei servizi sanitari.

Risarcimento danni

Risarcimento Danni

Il risarcimento danni è la conseguenza, prevista direttamente dall’ordinamento giuridico italiano, in conseguenza ad un fatto illecito, ai sensi dell’art. 2043 C.C. che, citando testualmente, enuncia che “Qualsiasi fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questo tipo di responsabilità, denominata aquiliana o extracontrattuale, si configura ogniqualvolta un soggetto violi il principio generale del Neminem Laedere, “non nuocere ad alcuno“.
La funzione della responsabilità del risarcimento danni, come sottolineato dalla giurisprudenza, è di prevenire, sanzionare e riparare i comportamenti che possano concorrere a determinarla. La ragione del risarcimento sta nella spregevolezza del comportamento volto a determinare un danno ad altri, per propria incuria o per volontà di arrecarlo; per questo la responsabilità per i danni ha un’importanza fondamentale non solo a livello giuridico, ma anche dal punto di vista sociale ed economico.

Nei prossimi post scopriremo le procedure, daremo consigli su come ottenere il giusto risarcimento danni incidente stradale e su come richiedere il risarcimento danni malasanità.